2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; Se è ben vero che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice di cui all'art. 579 cod. pen., intendeva tutelare la vita https://mylittlebookmark.com/story4066366/reati-connessi-alla-droga-no-hay-m%C3%A1s-de-un-misterio