Tra le novità introdotte dalla Legge, vi è la sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” cosi come avviene già in altri stati europei. In questo modo si eviterà l’onta sociale e personale che si accompagna alla parola “fallito”; In caso di bancarotta post-fallimentare, cioè commessa dopo la sentenza https://www.reatipenali.com/avvocato-rimini-violazione-privacy-foto-online.html